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SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID)

Il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) è uno strumento tecnico per l’accesso ai servizi telematici delle amministrazioni pubbliche da parte di cittadini e imprese. Il sistema SPID consente l’identificazione univoca dell’utente del servizio, come previsto in linea generale dalle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale - CAD (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) e in particolare dall’ art. 3-bis che impone alle amministrazioni di assicurare a chiunque il diritto di accedere ai loro servizi online.

Secondo la definizione normativa (art. 64 CAD; DPCM 24 ottobre 2014 o “Decreto SPID”) lo SPID è il mezzo che «consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati» in modo da permettere «ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano» (art. 2, Decreto SPID). Particolarmente rilevanti le numerose regole tecniche che disciplinano il funzionamento dello SPID, contenute in determinazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) aventi ad oggetto: le «regole tecniche» che disciplinano il suo funzionamento; le «modalità attuative per la [sua] realizzazione»; le «modalità di accreditamento dei soggetti SPID»; e, infine, le «procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale».

Negli anni successiva alla pandemia da covid-19, che hanno prodotto una accelerazione nell’uso delle applicazioni digitali anche per l’accesso ai servizi, il quadro normativo si è ulteriormente irrobustito. Col cosiddetto Decreto “semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020 n. 76), a partire dal 28 febbraio 2021 lo SPID e la Carta d’identità elettronica (CIE) sono oggi gli unici strumenti che i soggetti pubblici utilizzano per l’«identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete».
Lo sviluppo dello SPID a livello nazionale è conforme alla strategia eurounionale sulla identità digitale unica europea, prevista Regolamento eIDAS n. 910 del 2014 e dall’adottando Regolamento eIDAS 2, finalizzato a istituire il c.d. Portafoglio Europeo di Identità Digitale (European Digital Identity Wallet – EDIW), che dovrebbe consentire ai cittadini dell’Unione di disporre di un’unica identità digitale per accedere a tutti servizi pubblici e privati dell’intera U.E.

A livello nazionale, l’ampia diffusione dello SPID nella popolazione ha indotto il legislatore a consentirne l’uso per la raccolta delle firme necessarie a proporre alcuni referendum abrogativi (in tema di c.d. “eutanasia legale” e di c.d. “cannabis legale” nell’estate del 2021). A questo fine è stato istituito «un apposito fondo […] destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli [artt.] 75 e 138 [Cost.] nonché per i progetti di legge [ex] art. 71, [co. 2, Cost.]» (art. 1, co. 341, legge 30 dicembre 2020 n. 178; e DPCM 9 settembre 2022).
Si tratta di un sistema oramai ampiamente diffuso nella cittadinanza (nel 2024 il numero di identità SPID attive raggiunge i quasi 40 milioni) e con grandi potenzialità per il funzionamento dello Stato costituzionale democratico, purché la cosiddetta spid-democracy risulti pienamente rispettosa dei principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano.

Approfondimenti
Pietrangelo, Il diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione: luci ed ombre, in D’Elia, Pietrangelo (a cura di), Il Codice dell’amministrazione digitale, Napoli, 2006
Resta, Identità personale e identità digitale, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2007, 511 ss.
Manca (a cura di), Il regolamento eIDAS n. 2024/1183, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, 4, 2024
Pietrangelo, Sui “diritti di cittadinanza digitale”. Note a margine di un opaco percorso normativo, in Federalismi, 2024, 129 ss.
Voci correlate