Breviario: S
STAZIONI APPALTANTI
Nelle attività di e-procurement (digitalizzazione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni) le stazioni appaltanti sono i soggetti che affidano ad un operatore economico un contratto pubblico di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o forniture oppure l’esecuzione di lavori o opere. Sono quindi stazioni appaltanti le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o in generale soggetti aggiudicatori di gare d’appalto.
Poteri e funzioni delle stazioni appaltanti sono definiti dagli articoli 62 e 63 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che sostituiscono la precedente normativa (d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 37-39). La normativa del 2023 ha riforma il sistema di gestione degli appalti pubblici introducendo soluzioni per riorganizzare - e ridurre numericamente - le stazioni appaltanti, sia nei settori ordinari sia nei settori speciali. A questo fine, infatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha previsto incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; nuove modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale anche mediante percorsi formativi.
Il nuovo quadro regolatorio distingue tra stazioni appaltanti qualificate e non qualificate. La qualificazione consiste in una valutazione basata su specifici parametri oggettivi previsti dalla normativa.
Le stazioni appaltanti qualificate possono bandire gare ed eseguire contratti in relazione al livello di qualificazione posseduta, oltre che affidarsi alle centrali di committenza. Inoltre, con gli altri enti possono utilizzare la qualificazione ottenuta per avviare un appalto congiunto con le stazioni appaltanti non qualificate o svolgere attività di committenza ausiliaria, offrendo supporto alle attività di committenza.
Le stazioni appaltanti non qualificate non possono procedere autonomamente sul mercato, ma possono ricorrere ad una centrale di committenza qualificata, rivolgersi a centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate per le attività di committenza ausiliaria o effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Anche per le stazioni non qualificate però il Codice prevede spazi di autonomia, in relazione all’affidamento e all’esecuzione di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e per lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a un milione di euro. In queste procedure le stazioni appaltanti non qualificate possono utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
Tra i soggetti pubblici con funzioni e poteri in materia di cybersicurezza, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale rientra fra le stazioni appaltanti qualificate; essa può infatti procedere in autonomia all’affidamento e all’esecuzione di appalti sopra la soglia comunitaria.
Approfondimenti
Donato, Macchia, La qualificazione delle stazioni appaltanti. La luce in fondo al tunnel normativo, in Astrid, 14, 2022, 23 ss.
Nunziata, Aggregazione, centralizzazione e qualificazione della committenza, in M. Macchia (a cura di) Costruire e acquistare, Lezioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici, Torino, 2024, 63 ss.