Breviario: O
OBLIO (DIRITTO ALL’)
L’espressione “diritto all’oblio” non è recente né univoca. Tradizionalmente si fa risalire, nelle sue prime formulazioni, alla seconda metà del Novecento in Francia. Ma solo da alcuni decenni il diritto all’oblio diventa centrale nel dibattito giuridico a livello nazionale e sovranazionale, in cui si ravvisano tre diverse accezioni.
(a) Diritto di “essere dimenticati”.
In origine concepito dalla dottrina e dalla giurisprudenza come il diritto di “essere dimenticati”, il diritto all’oblio era il diritto del singolo di non vedere ripubblicate a distanza di tempo notizie in passato diffuse lecitamente. In questa prima accezione, dunque, il diritto all’oblio attiene alle ragioni del diritto alla riservatezza: si tratta di capire se fatti o eventi personali, in passato legittimamente pubblicizzati, possano essere oggetto di nuova pubblicazione o, al contrario, se il trascorrere del tempo e il mutamento delle situazioni renda tale successiva diffusione illecita per violazione del diritto alla riservatezza configurando a favore dell’interessato un vero e proprio diritto all’oblio. Secondo la giurisprudenza, il diritto all’oblio è riconosciuto quando nella notizia oggetto di nuova pubblicazione la menzione degli elementi che identificano il soggetto protagonista dei fatti non costituisce più interesse pubblico, concreto ed attuale.
(b) Diritto di essere “correttamente ricordati”.
Con la digitalizzazione il diritto all’oblio acquista una nuova accezione. Cambiano i presupposti in relazione sia al fattore temporale sia all’esigenza da soddisfare. Il concetto di “ripubblicazione” nel nuovo spazio cibernetico diviene obsoleto: quando una notizia viene pubblicata è astrattamente disponibile in modo permanente. E così, la questione problematica non è più la ripubblicazione di una notizia resa nota in passato; l’esigenza da soddisfare non è più evitare la nuova diffusione della stessa; il “fattore tempo” non è più considerabile in termini tradizionali perché proprio la costruzione stessa della Rete ci pone di fronte ad un continuum temporale che rende la notizia – diffusa in passato in modo lecito – potenzialmente disponibile per sempre. A ciò si aggiunge il rischio che le informazioni reperibili e diffuse in Rete siano anche non veritiere o, comunque, non aggiornate. Seguendo tale ragionamento, il diritto all’obblio non è tanto il diritto di “essere dimenticati”, ma piuttosto il diritto ad essere “correttamente ricordati”. In questa seconda accezione, il diritto all’oblio attiene alla sfera del diritto all’identità personale. Sulla base di recenti orientamenti giurisprudenziali, si può rilevare che il trattamento lecito dei dati personali discende dal bilanciamento di diritti e interessi contrapposti, all'interno del quale è possibile configurare un diritto all'oblio a favore del soggetto come diritto alla contestualizzazione delle informazioni teso a evitare il travisamento del proprio patrimonio e della propria immagine – tra le altre – professionale, intellettuale, politica e sociale in un preciso contesto storico.
(c)Diritto alla cancellazione dei dati personali.
La terza accezione del diritto all’oblio è sancita nell’articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation -
GDPR) n. 2016/679 come diritto alla cancellazione dei dati personali qualora ricorrano circostanze determinate e specifiche previste dalla normativa europea. In questa terza declinazione quindi il diritto all’oblio come diritto di “essere dimenticati” in relazione a dati diffusi online attiene al diritto alla protezione dei dati personali. Poiché è tecnicamente impossibile cancellare dal web in via definitiva e assoluta i dati, la disciplina normativa prevede l’attivazione di misure ragionevoli e proporzionate, anche di natura tecnica, mediante cui il diritto possa essere comunque garantito. Tali misure sono finalizzate ad assicurare che gli ulteriori titolari che stanno trattando quei dati personali cancellino qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi; e che i dati vengano deindicizzati dai principali motori di ricerca, in modo da renderli quantomeno difficile da raggiungere.
Vista la sua natura multiforme e i legami con altri diritti fondamentali della persona, il diritto all’oblio non è propriamente configurabile come diritto autonomo, ma piuttosto esso è un diritto strumentale alla realizzazione di uno dei diritti della personalità ricordati: alla riservatezza; alla identità personale; alla protezione dei dati personali.
Approfondimenti
Resta, Zeno-Zencovich, Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma University Press, 2015
Finocchiaro, Diritto di internet, Zanichelli Editore, 2020
European Data Protection Board (EDPB), Linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso dei motori di ricerca, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (parte I)», 7 luglio 2020