Breviario: C
CYBERBULLISMO
Il termine cyberbullismo identifica le manifestazioni di bullismo virtuale compiute mediante la rete telematica: azioni caratterizzate dalla volontà di prevaricazione, reiterata nel tempo e attuata mediante l’uso di strumenti informatici a danno di un singolo o di un gruppo. Tra queste si richiamano: le molestie, il ricatto, la diffamazione, l’aggressione, la manipolazione e l’illecito trattamento dei dati personali in danno di minori.
Al cyberbullismo sono riconosciuti i fattori qualificanti il bullismo “tradizionale”: l’asimmetria di potere, la ripetizione e l’intenzionalità, con le peculiarità legate al particolare contesto in cui si realizzano le azioni, cioè il cyberspazio. Anzitutto, il fenomeno rileva per la sua ampiezza. L’uso di strumenti informatici per la realizzazione della condotta, infatti, annichilisce ogni ostacolo legato al tempo e allo spazio: se nel bullismo tradizionale è necessaria un’occasione di contatto tra il bullo e la vittima in un ambiente fisico comune, nel cyberbullismo le potenzialità della rete telematica rendono la condotta del cyberbullo realizzabile in ogni momento e in ogni luogo. Non è da ostacolo la distanza fisica o geografica, il che amplifica il danno e l’offesa. Inoltre, una volta pubblicato in Internet, il materiale diffamatorio resta nella disponibilità del chiunque per un periodo di tempo indefinito. Altra caratteristica focale è l’anonimato: il cyberbullo agisce dietro lo schermo del proprio smartphone o del proprio computer, mediante l’uso di nickname o avatar, celando così la propria identità. Ciò lo induce a sentirsi non solo protetto dall’ombra dell’anonimato ed essere, così, più disinibito, ma anche meno responsabile e meno in grado di comprendere la portata reale delle sue azioni a causa dell’assenza di contatto fisico con la vittima. Sono molte le tipologie di comportamento in cui può manifestarsi. Tra queste: (a) il flaming, invio di messaggi elettronici dal contenuto violento, aggressivo, denigratorio al fine di umiliare e provocare la vittima; (b) la denigration, la diffusione di foto, video, informazioni riguardanti la vittima al solo scopo di umiliarla e lederne la propria riservatezza; (c) l’impersonation, il furto d’identità digitale da parte del cyberbullo, il quale sarà in grado di inviare messaggi sgradevoli allo scopo di far credere che provengano dal soggetto, in realtà, leso.
In Italia il fenomeno è stato regolato per la prima volta con la legge n. 71 del 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) e più di recente dalla legge n. 70 del 2024 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo). Le norme mirano a contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, ma soprattutto a prevenirlo attraverso un’opera di collaborazione tra famiglie, scuole e associazioni.
Approfondimenti
Di Simone, Spata, Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, Maggioli Editore, 2024
Siani, Cyberbullismo. Piccolo manuale per proteggere e guidare la generazione digitale, Roma, 202
Voci correlate
Contributo video
Contributo video a cura di: Maria Vittoria Malinconi