Breviario: C
CYBERTERRORISMO
Per cyberterrorismo s’intende, in senso ampio, l’uso delle tecnologie informatiche e del cyberspazio per il compimento, la propaganda o la facilitazione di atti di terrorismo (da intendersi, secondo la definizione comunemente accolta, come atti di violenza, commessi per motivazioni di carattere politico, ideologico o religioso, allo scopo di ingenerare terrore nella popolazione, con ricadute sull’ordine pubblico e la sicurezza).
Diverse sono le classificazioni di atti di cyberterrorismo proposte in letteratura: (a) esclusivamente gli atti di violenza fisica realizzati per il tramite delle ICT (ad es. attacchi informatici a infrastrutture critiche con una diretta ripercussione sull’integrità fisica delle persone interessate); (b) anche gli atti di propaganda o reclutamento, rispetto ad attività o associazioni terroristiche, realizzati sfruttando le potenzialità diffusive delle ICT (ad es. i social network); (c) anche attacchi informatici capaci di determinare paura nella popolazione (ad es. mediante condotte di intrusione, controllo, etc.), pure in assenza di un’effettiva violenza fisica.
Secondo la Guidance Note # 11 (Terrorism) accessoria alla Convenzione del Consiglio d’Europea sul Cybercrime (Budapest, 2001) i cybercrime previsti dalla Convenzione medesima possano anche coincidere con atti di terrorismo. In tal senso anche la Direttiva europea 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo che annovera nella nozione di “reati di terrorismo” anche la distruzione di infrastrutture informatiche, o il danneggiamento/interferenza ai danni di dati o sistemi, quando siano cagionati danni gravi o siano commessi ai danni di un sistema di informazione di un’infrastruttura critica.