Breviario: D
DUAL USE
Si definiscono dual use i beni suscettibili di essere utilizzati per applicazioni sia civili sia militari. Tra i beni dual use rientrano anche le tecnologie digitali e, in particolare, i software utilizzabili ad es. per realizzare attacchi di carattere distruttivo o intrusivo.
A livello europeo, la più recente disciplina dei prodotti dual use si rinviene nel Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime di controllo dell’esportazione, del transito e del trasferimento di prodotti dual use.
Nell’elenco dei prodotti dual use (Allegato I), la cui esportazione è soggetta ad autorizzazione, rientrano anche alcuni beni “cyber”, riconducibili alle categorie dei “Calcolatori” (Categoria 4: ad es. calcolatori progettati per funzionare a determinate temperature, molto basse o molto elevate) e “Telecomunicazioni e sicurezza dell’informazione" (Categoria 5: ad es. sistemi di crittografia con determinate caratteristiche).
Tra i beni espressamente disciplinati dal Regolamento, rientrano in particolare i prodotti di sorveglianza informatica (cyber-surveillance), definiti come prodotti «appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione». L’esportazione di questi prodotti è soggetta ad autorizzazione nel caso in cui essi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.