Breviario: R
REPUTAZIONE
La reputazione è tutelata tra i diritti della personalità ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Essa viene tradizionalmente intesa come la considerazione sociale di cui gode un soggetto (individuo, persona giuridica o ente collettivo) all’interno della società ed è collegata al concetto di dignità personale. Per tali caratteri, è considerato nullo ogni patto con cui il soggetto rinunzi preventivamente dietro corrispettivo alla tutela della propria reputazione o si obblighi comunque egli stesso a violarla.
Nella società digitalizzata il concetto di reputazione assume un nuovo significato: la reputazione digitale, intesa come proiezione che il soggetto offre di sé attraverso le informazioni condivise online. La reputazione nel mondo fisico e la reputazione digitale però possono non coincidere, perché il soggetto può selezionare e controllare solo parzialmente le informazioni che inserisce direttamente online.
Il diritto soggettivo alla reputazione è tutelato in sede giurisdizionale. In sede civile, la lesione alla sfera reputazionale comporta il diritto al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 del Codice civile), in particolare nei casi di ingiuria (l’offesa è comunicata alla persona offesa, che può difendersi) o diffamazione (l’offesa è comunicata a terzi, in assenza della persona offesa, che quindi non può difendersi).
In ambito penale, la diffamazione è sanzionata dall’art. 595 del Codice penale, che tutela la reputazione sociale. Inoltre, il Codice penale punisce la diffusione, anche in rete, delle conversazioni carpite con l’inganno e senza il consenso riprese audio o video, registrazioni di della persona offesa, allo scopo di arrecare danno alla reputazione altrui (artr. 617-septies c.p ).
Sono inoltre punite come lesive della reputazione la diffusione di fake news o di immagini fake, la divulgazione virale in rete di campagne denigratorie, la divulgazione sui social network e sul web immagini o video privati, a sfondo sessuale, diffusi a scopi vendicativi e lesivi della reputazione della vittima, che integra il reato di revenge porn (art. 612-ter c.p.).