Breviario: F
FAKE NEWS
Locuzione inglese (lett. notizie false o informazioni false, fasulle, inventate, manipolate, quindi come sinonimo di disinformazione) con la quale si indica un’informazione o una notizia parzialmente o interamente non corrispondente al vero che viene diffusa, in maniera più o meno intenzionale, attraverso il web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione come i social network.
Le fake news si caratterizzano per un’apparente credibilità che viene incrementata dalle aspettative alterate dell’opinione pubblica e dai pregiudizi costitutivi della stessa notizia falsa, con ciò determinandosi una significativa facilità di condivisione e diffusione in assenza di qualunque verifica della fondatezza e delle fonti.
Questo neologismo ha conosciuto una rapida diffusione specialmente in ambito politico a partire dal 2016 (vedi il referendum sulla Brexit nel Regno Unito del 23 giugno o l’elezione di Trump alla Casa Bianca l’8 novembre), rappresentando uno dei riflessi più importanti del tema della postverità, da intendersi come pseudoverità costruita su scelte individuali e collettive basate essenzialmente sull’emotività e sulle convinzioni condivise dall’opinione pubblica, quindi prescindendo (parzialmente o del tutto) dalla conformità con il reale.
Sotto il profilo giuridico, è bene precisare che una fake news non costituisce di per sé illecito penale. Perché rilevi come fattispecie penale (reati di diffamazione, turbativa dell’ordine pubblico, procurato allarme) è necessario un nesso causale tra la fake news e l’illecito sanzionato dalla legge. Infatti, un elemento essenziale del rapporto tra fake news e diritto (penale in particolare) è dato dalla necessità di un corretto bilanciamento tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (protetto dall’art 21 della Costituzione e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e altri diritti fondamentali della persona come, ad esempio, l’onore.
Risulta così necessario valutare adeguatamente quando l’espressione del pensiero oltrepassi i confini del diritto alla libera manifestazione dello stesso prevista dalla Costituzione e determini un illecito penale, vale a dire in quali casi non si tratti più soltanto di formulare opinioni personali, convinzioni o giudizi, bensì ci si trovi di fronte a notizie false che possono assumere conseguenze giuridiche proprio laddove l’affermazione di una falsità integri alcune fattispecie penali.
Per alcuni reati cioè la diffusione di fake news rappresenta la condotta tipica della fattispecie penale, ad esempio nel caso di disfattismo politico (art. 265 c.p.) o di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.) o ancora di procurato allarme presso l’Autorità (art 658 c.p.). In latri casi, la divulgazione di notizie false può integrare la condotta tipica, ma non ne costituisce l’unica configurazione, come nel reato di diffamazione (art. 595 c.p.).
Approfondimenti
Perrone, Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso, in Nomos.it, 2, 2018
Jaster, Lanius, What is Fake News?, in Versus. Quaderni di studi semiotici, 2, 2018
Guerini, Fake news e diritto penale. La manipolazione digitale del consenso nelle democrazie liberali, Giappichelli, 2020
Califano, La libertà di manifestazione del pensiero… in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. Fake news, hate speech e profili di responsabilità dei social network, in Federalismi.it, 26, 2021
Flaminio, Lotta alle fake news: dallo stato dell’arte a una prospettiva di regolamentazione per il “vivere digitale” a margine del Digital Services Act, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2, 2022
Pinelli, Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale, in Diritto pubblico, 1, 2022