Breviario: S

SEXTORSION

La parola sextorsion deriva dall'unione tra i termini sex e extortion cioè una “estorsione sessuale” condotta online a danni di vittime cui vengono estorte immagini erotiche usate poi mezzo di riscatto (per lo più richiesta di denaro).
La vittima è adescata amichevolmente su piattaforme di messaggistica, siti di incontri, social media. Il truffatore instaura un raporto intimo e di fiducia con la vittima che gli consente di ottenere immagini o video intimi, con o senza il suo consenso (es. sfruttando videochiamte o tecniche di hacking per registrare materiale audio e video). Segue quindi la minaccia di divulgazione del materiale sensibile e la richiesta di denaro, di norma in criptovalute o mediante trasferimenti non tracciabili. La richiesta di denaro può essere accompagnata da altre minacce e richieste legate alla sfera intima, che avviano un ciclo di abusi psicologici.
La sextorsion è una condotta criminale potenzialmente lesiva di diversi beni giuridici protetti dall’ordinamento giuridico: estorsione (art. 629 c.p.) diffamazione (art. 595, col. 3, c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); minacce (art. 612 c.p.).

Approfondimenti
Schiavon, Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion: le nuove frontiere dell’adescamento nei social media, in Conti, Pietrangelo, Romano (a cura di), Social media e diritti. Diritto e social media, Napoli, 2017, 170 ss.
Vergara , L'estorsione online: "sextorsion" e l'estorsione a mezzo "ransomware"
in Rivista penale, 9, 2022, 657 ss.