Breviario: S
SERVICE PROVIDER
Nel diritto dell’informatica e delle tecnologie digitali, il termine service provider indica genericamente il fornitore di servizi della società dell’informazione (intermediario, piattaforma, social network, etc.), identificato anche con la sigla ISP (internet service provider) o OSP (online service provider).
La Direttiva europea 2000/31 sul commercio elettronico originariamente distingueva, ai fini della definizione del regime di responsabilità, tra provider di servizi di mere conduit (trasmissione di informazioni o fornitura di accesso alla rete), caching (memorizzazione temporanea) e hosting (memorizzazione), escludendo l’esistenza, in capo ai provider, di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché di un obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze indicativi della presenza di attività illecite.
Il Regolamento europeo 2022/2065 sui servizi digitali (Digital Services Act - DSA) ha introdotto una nuova disciplina per i fornitori di “servizi digitali”, alla luce dei nuovi modelli di business e delle nuove funzioni (social network, piattaforme, etc.) che essi attualmente svolgono, nell’economia e nei rapporti sociali.
Accanto ai servizi intermediari di mere conduit, caching, hosting, il DSA si riferisce specificamente alle piattaforme online e ai motori di ricerca. In base al DSA, i service provider sono soggetti a un insieme strutturato e corposo di obblighi (di esecuzione dei provvedimenti dell’autorità, di cooperazione, di due diligence, di notice and action, di valutazione e gestione dei rischi sistemici, etc.), rispetto a possibili attività o contenuti illeciti, declinati diversamente in dipendenza della tipologia del servizio e delle dimensioni del fornitore.
Le discipline più recenti in materia di prove elettroniche e digitali (e-evidence) prevedono il coinvolgimento strutturale dei service provider nelle attività di raccolta, conservazione e circolazione della prova. Questo approccio è presente, ad esempio, nel cd. «E-Evidence Package» adottato dall’Unione europea; nel Secondo Protocollo Addizionale alla Convenzione di Budapest; nel Cloud Act in USA.